di Massimo Ostoni – Consulente del lavoro
Il contratto di apprendistato per gli over 29
Un annuncio così, se pur comparso (neppure troppo raramente) su siti e riviste nella rubrica “cerco/offro lavoro”, dovrebbe suscitare stupore o ilarità, in quanto palesemente contraddittorio. O quantomeno questo ci saremmo aspettati fino a poco tempo fa.
Oggi invece è assolutamente giustificato dall’ultima riforma del lavoro.
Il Jobs Act, insieme alle tante altre novità in materia di lavoro, ha introdotto con l’articolo 47, comma 4, del DLgs n.81/2015, la possibilità di instaurare contratti di apprendistato professionalizzante con lavoratori percettori del trattamento di disoccupazione (NASpI, ASpI, disoccupazione edile, Dis-coll), senza dover rispettare alcun limite di età (di norma è possibile stipulare un contratto di apprendistato con giovani che non abbiano ancora compiuto i 30 anni).
Questa norma, decisamente “coraggiosa”, è entrata in vigore nel silenzio degli operatori del settore, ed anche l’INPS ha impiegato più di due anni per affrontare l’argomento, con il messaggio N.2243 del 31/05/2017.
Si tratta in sostanza della possibilità di assumere apprendisti di qualsiasi età con un contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione o alla riqualificazione professionale del lavoratore; la durata del tirocinio è stabilita dai contratti collettivi e non può superare di norma i 36 mesi (fanno eccezione le qualifiche del settore artigiano, per le quali può essere protratta fino a 5 anni).
Il datore di lavoro (ma anche il lavoratore) gode delle agevolazioni contributive tipiche dell’apprendistato, ha la possibilità di corrispondere all’apprendista la retribuzione “ridotta” tipica di questa forma contrattuale, ed i lavoratori assunti con questa modalità non sono computabili ai fini dell’applicazione di istituti legali o contrattuali (ad esempio non contano per il raggiungimento dei limiti numerici per le assunzioni obbligatorie, né per il raggiungimento dei limiti dell’art.18 della L.300/70).
Attenzione però alle seguenti importanti differenze rispetto al normale apprendistato:
non è applicabile alcuna agevolazione contributiva nei dodici mesi successivi al termine del tirocinio;
il datore di lavoro non ha la possibilità di risolvere “semplicemente” il contratto al termine del tirocinio (si applicano pertanto le norme vigenti per i licenziamenti individuali sin da subito).
Infine, il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n.5 del 2017, ha confermato che non è dovuta la formazione di base e trasversale per i lavoratori che hanno già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative, e quindi per i nostri apprendisti over 29 non sarà necessaria la frequenza di tali corsi (resta ovviamente necessaria la formazione professionalizzante).
Questa agevolazione rappresenta un’ottima opportunità, ma nasconde inevitabilmente qualche insidia: insomma, da maneggiare con cura dopo aver letto molto attentamente le avvertenze!