di Massimo Ostoni – Consulente del lavoro
Anche il papà ha il diritto, anzi il dovere, di assentarsi dal lavoro per dedicare un po’ di tempo al figlio neonato.
Infatti è previsto un congedo obbligatorio di ben 4 giorni nei primi 5 mesi di vita del bambino (per le nascite avvenute prima del 2018 erano concessi solo 2 giorni).
Il datore di lavoro non avrà alcun potere di determinazione della collocazione di tale congedo, che però dovrà essere comunicato dal lavoratore con un preavviso minimo di 15 giorni.
Trattandosi di assenza obbligatoria è consigliabile che il datore avvisi il lavoratore, che non abbia fatto richiesta per tutti i giorni previsti in tempo, perché questi possa recuperare ed assentarsi entro il quinto mese di vita del bimbo (sembra un paradosso ma è l’unico modo per evitare di vedersi imputare una responsabilità relativa alla mancata osservanza della norma).
Inoltre spetta al papà un ulteriore congedo facoltativo di 1 giorno, in questo caso però da scomputare dal periodo di maternità facoltativa a disposizione della madre (che dovrà pertanto formalmente rinunciare ad una giornata).
Unico sollievo per il datore è che la copertura delle giornate di assenza per paternità è a carico dell’INPS, sia per la retribuzione sia per l’accredito contributivo (entrambe al 100%), con la consueta modalità dell’anticipo con recupero dai contributi dovuti.
A chi scrive pare tutto ciò un timido ed inconsistente modo per intraprendere una politica sociale per la famiglia, peraltro con un tutt’altro che irrilevante costo per la collettività