di Massimo Ostoni – Consulente del lavoro
Dal 12/01/2022 i committenti devono comunicare preventivamente l’inizio e la presumibile durata della collaborazione autonoma occasionale (quella, per intenderci, soggetta esclusivamente a ritenuta fiscale del 20%) all’Ispettorato del Lavoro, al pari dell’inizio di una prestazione dei lavoratori intermittenti (cosiddetti “a chiamata”).
Tale obbligo è però escluso per tutti i committenti che non siano imprenditori (ad esempio i professionisti), così come non riguarda i collaboratori che percepiscono provvigioni occasionali né gli incaricati alla vendita porta a porta.
Per le collaborazioni autonome occasionali già iniziate dal 21/12/2021 fino al 11/01/2022, anche se ancora in corso o già concluse, è necessario comunicare l’inizio e la durata della prestazione all’Ispettorato entro il 18/01/2022.
Come spesso accade, il Ministero non ha ancora aggiornato i propri sistemi per la ricezione di tale comunicazione, che per ora dovrà essere fatta inviando una email all’apposita casella della sede territoriale dell’Ispettorato (l’elenco completo è stato pubblicato nella Nota n.29 del 11/01/2022 dell’INL), che deve contenere i seguenti elementi:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro.
Se da una parte si tratta ovviamente di una nuova incombenza, che tra l’altro rende più facilmente controllabile l’azienda che dovesse far uso di tale modalità di collaborazione, bisogna segnalare come questa comunicazione risolva l’annoso problema delle conseguenze legate alla qualificazione del rapporto per questi soggetti.
Infatti prima, in assenza di un qualsiasi atto se non l’incarico tra le parti, in caso di ispezione l’esito avrebbe determinato nella maggior dei casi un disconoscimento della tipologia di lavoro autonomo e l’assoggettamento alle sanzioni previste per il lavoro nero; ora invece questo non sarà più possibile in quanto, essendovi la comunicazione di instaurazione del rapporto, lo stesso potrà al massimo essere considerato “erratamente qualificato” e ricondotto a lavoro subordinato, ma senza applicazione della maxisanzione e della sospensione dell’attività.
Insomma … non tutti i mali vengono per nuocere!