di Massimo Ostoni – Consulente del lavoro
Il 01 luglio 2018 termina definitivamente l’era del contante nel mondo del lavoro.
Lo ha stabilito la Legge di bilancio per il 2018, Art.1 commi 910-914 L.205/2017: da luglio non sarà più possibile pagare gli stipendi in contanti, indipendentemente dalla tipologia del rapporto instaurato (tempo determinato o indeterminato, pieno o part time, apprendistato, intermittente, stagionale, ecc.).
Il saldo del netto in busta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite una banca o un ufficio postale con una delle seguenti modalità:
1. bonifico sul c/c del lavoratore
2. utilizzo di strumenti di pagamento elettronico
3. in contanti ma presso uno sportello bancario o postale (in tale caso il datore deve avere aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento)
4. assegno (da consegnare direttamente al lavoratore o, in caso di “comprovato impedimento”, a un suo delegato, che può essere esclusivamente il coniuge, il convivente o un familiare di età non inferiore a 16 anni).
La disposizione si applica anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed ai soci-lavoratori di cooperativa.
Sono invece esclusi dal divieto di utilizzo del contante i rapporti di lavoro domestico e quelli instaurati dalle pubbliche amministrazioni.
Attenzione, non sarà possibile usare le banconote neanche per pagare eventuali acconti, e questo probabilmente non piacerà a tutti quei lavoratori (e in alcuni settori ce ne sono ancora moltissimi) che sono abituati a chiedere e ricevere acconti anche settimanali, con i quali fanno fronte alle necessità familiari nel corso del mese. E’ molto probabile che i datori non saranno propensi a fare 4/5 bonifici al mese (e pagarne le relative commissioni) per mantenere le vecchie abitudini.
PERCHE’
Il legislatore ha voluto contrastare con questa norma la prassi, se pur residuale, di alcuni datori di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni effettive inferiori a quelle dichiarate in busta.
Tra l’altro, la firma apposta sul cedolino servirà solo come ricevuta della consegna del prospetto paga e non potrà più attestare l’avvenuto pagamento della retribuzione.
LE SANZIONI
La violazione del divieto di utilizzo del pagamento per contanti comporterà una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00 .